Torna indietro | Elenco corsi > > Le novità del Testo Unico introdotte dalla legge n. 215/2021
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orario 9-13
Con la legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) vengono introdotte novità sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008). Il 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 146, pubblicato in Gazzetta il 21 ottobre 2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento normativo prevede una vera e propria riforma del titolo I D.Lgs. 81/2008, introducendo numerose nuove misure che interessano la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolar modo incentivano l’attività di vigilanza, aumentano le sanzioni, e migliorano il coordinamento dei soggetti che si assicurano del rispetto delle disposizioni di sicurezza. Gli articoli del Decreto Fisco Lavoro che regolamentano in materia il rafforzamento della disciplina di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono il 13 e il 13-bis. L’articolo 13 interviene su alcune disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per ncentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento degli organi di vigilanza e modificare, ampliandoli, gli obblighi dei garanti aziendali della sicurezza. L’articolo 13-bis reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle istituzioni scolastiche. Con il Decreto Fisco Lavoro viene, inoltre, sostituito integralmente l’Allegato I al TUSL relativi ai casi e alle sanzioni relative alla sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14.
Programma del corso
Cosa cambia per: la formazione dei datori di lavoro, la sospensione dell’impresa a causa del lavoro sommerso e le funzioni di vigilanza da parte del preposto.
1. Formazione dei datori di lavoro
È obbligatoria la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.
Comma 7 dell’articolo 37 che ora stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.
Modifica all’art. 37, comma 2 del TUSL, che prevede entro il 30 giugno 2022 un accordo, da parte della conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che andrà ad individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, oltreché la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Addestramento
Comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
3. Formazione
Inserimento del comma 7-ter che prevede, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Sospensione impresa lavoro sommerso e insicuro
Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco Lavoro, rientrano i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare e insicuro, in particolare le modifiche riguardano l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Si legge nella legge di conversione che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
La sospensione è obbligatoria anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza di cui all'allegato I.
5. Vigilanza da parte del preposto
Il preposto, “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” deve adempiere ad una serie di obblighi richiamati all’ art. 19 del TUSL.
Con la riforma viene rafforzata la figura del preposto al quale viene chiesto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme riscontrato in ambito lavorativo. Ovvero il comma 1, dell’articolo 19, alla lettera a) viene cosi integrato:
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
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L’Associazione Ambiente e Lavoro, fondata da Rino Pavanello, è una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, con decreto 1 marzo 1988, quale "Associazione di Protezione Ambientale di Interesse Nazionale" (G.U. 19 maggio 1988).
Gli scopi statutari primari sono: "promuovere la tutela dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso proposte concrete e realizzabili in tempi brevi, sostenute da analisi di assoluta rigorosità scientifica e di fattibilità tecnica, favorendo l'informazione e la formazione".
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