Torna indietro | Elenco corsi > > L’evoluzione del D.Lgs. 231/01: dalla sua introduzione allo Smartworking
Il giorno 23/10/2020 dalle 09:00 alle 18:00
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Presentazione
231 IN EVOLUZIONE CONTINUA: UNA RECENTE SENTENZA RIDISEGNA L’AMBITO DI APPLICAZIONE. QUALI CONSEGUENZE?
NECESSARIA LA PROVA DELL’ESISTENZA DI UN AUTONOMO CENTRO DI INTERESSI AI FINI DELLA PERSEGUIBILITA’ DEL REATO IN CAPO ALL’ENTE
Lo scorso 16 luglio 2020, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza n. 971/2020 con la quale ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di una società unipersonale imputata per il delitto di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2 c.p. a titolo di responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001, unitamente ai due amministratori della stessa.
La pubblica accusa, nel caso di specie, contestava agli amministratori di aver falsificato le ricevute di bollettini postali al fine di indurre in errore l’Amministrazione comunale relativamente all’adempimento degli oneri tributari. Di contro, all’ente, invece, il Pubblico Ministero contestava l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001, ossia “per non aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, prima della commissione dei fatti ascritti […] idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Ammesse alla misura di messa alla prova le persone fisiche imputate nel procedimento, il processo nei confronti della società unipersonale è proseguito, in maniera separata, fino a giungere alla fase dell’udienza preliminare, nella quale tanto l’accusa che i difensori dell’ente hanno avanzato al giudice richiesta di sentenza di non luogo a procedere.
In accoglimento delle ragioni esposte dalle parti, il G.i.p. di Milano ha così escluso la responsabilità amministrativa dell’ente in quanto privo di autonomo e distinto centro di interessi.
La società unipersonale, infatti, si era dotata di un Consiglio di Amministrazione composto da uno degli amministratori imputati nel procedimento di cui alla sentenza, un socio unico oltre ad un Presidente con pieni poteri, nonché dall’altro dei due amministratori, fratello del primo, in qualità di consigliere esecutivo. Secondo il Giudice, la società era da ritenersi sostanzialmente unipersonale, senza alcuna reale distinzione tra i soggetti fisici e la persona giuridica.
La decisone del G.i.p. è sostenuta, nelle motivazioni, da alcune sentenze pronunciate dagli ermellini, in particolare là dove dichiarano che non si possa ammettere la responsabilità amministrativa delle società “quando la struttura della persona giuridica sia indistinguibile da quella fisica in maniera da non fondare il presupposto fondamentale su cui poggia l’intera struttura delle norme volte a regolare la responsabilità dell’ente giuridico” (si vedano Cass. pen., sez. VI, n. 30085/2012 e Cass. pen., sez. VI, n. 18941/2004).
Le circostanze del caso di specie hanno, dunque, condotto il G.i.p. ad escludere la sussistenza del fatto addebitato all’ente. Importanti sono, pertanto, le possibili ripercussioni di tale orientamento su decisioni future, soprattutto nel caso di compagine societarie strutturate su base familiare. Pensiamo, ad esempio, ad una S.r.l. il cui CdA è composto dai membri di una famiglia (padre Presidente con figlio e moglie consiglieri). Sarà necessario un approfondimento su questo aspetto – fino ad oggi dalla giurisprudenza trascurato – per verificare in concreto, caso per caso, l’esistenza di un centro di interessi autonomo e separato rispetto alle persone fisiche autrici del reato penalmente perseguito. Pertanto, “l’ente giuridico […] non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.
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